Formazione nelle aziende agricole: regole per il credito d’imposta
Pubblicato in GU n 120 del 26 maggio il Decreto 1° aprile del Ministero dell'Agricoltura con le regole per il credito di imposta per la formazione nelle aziende agricole.
Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta Ufficiale, e quindi trenta giorni a partire dal 26 maggio, sarà  approvato il modello di comunicazione, con le  relative istruzioni, con definizione di contenuto, modalita' di trasmissione e data,  di invio che  non  puo' essere fissata oltre trenta giorni dall'emanazione  del  provvedimento, a  partire dalla quale e' effettuata la comunicazione. 
Credito d’imposta formazione aziende agricole: quanto e a chi spetta
In dettaglio il Decreto reca  le  disposizioni applicative per l'attribuzione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti  di Stato, del contributo, sotto forma di credito  di  imposta,  previsto dall'art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, in favore dei  soggetti di cui all'art. 2 in relazione alle spese  sostenute  nell'anno  2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti  alla  gestione dell'azienda agricola, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024.
Il credito di imposta  concesso  e'  pari  all'80%  delle  spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e  idoneamente  documentate, fino ad un importo complessivo massimo  di  euro  2.500  per  ciascun beneficiario. 
Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli  di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2024.
Il requisito dell'eta' anagrafica ddeve  essere posseduto al momento in  cui  le  spese  ammissibili si  considerano sostenute
Credito d’imposta formazione aziende agricole: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:
- a) spese per l'acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell'azienda agricola;
- b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 1, comma 2.
Le spese si considerano effettivamente sostenute al momento del loro pagamento secondo le modalità indicate di seguito.
Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
E' altresi' richiesta l'esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.
L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Credito d’imposta formazione aziende agricole: utilizzo
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4, e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  deve  essere indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo d'imposta nel corso del quale e' presentata la comunicazione  di  cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto e nelle  dichiarazioni  dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a  quello  nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Ai sensi dall'art. 6, comma 1, della legge n. 36  del  2024,  il credito d'imposta puo' essere usufruito entro il secondo  periodo  di imposta successivo a quello in cui la spesa e' stata sostenuta.
Il soggetto beneficiario decade dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti  ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non  veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. 

