Riaddebito delle spese processuali e ritenuta
SPESE PROCESSUALI DEL LEGALE – IL RIADDEBITO
L’onorario del legale della parte vittoriosa poste a carico della parte soccombente può subire un diverso trattamento a seconda che il dispositivo della sentenza stessa preveda la cd. “distrazione delle spese” della lite a favore del legale , non la preveda (in quanto non richiesta dal legale, oppure il giudice non ha deliberato in merito oppure preveda la compensazione al 50% delle spese processuali.
Il compenso del legale della parte vittoriosa segue il seguente trattamento (CM 203/1994; CM 1/50550 del 15/12/1973):
– se la sentenza non ha disposto la distrazione del compenso, va pagato dalla parte vittoriosa, la quale opera ordinariamente la ritenuta d’acconto;
– se la sentenza ha disposto la distrazione: va pagato direttamente dal soccombente, il quale applica la ritenuta d’acconto (se sostituto d’imposta, ovviamente).
– se la sentenza ha disposto la compensazione al 50% delle spese legali della parte vittoriosa, il compenso è sostenuto dalla parte vittoriosa, la quale opera anche la ritenuta, e la parte soccombente rimborsa il 50% del compenso, senza operare alcuna ritenuta.
Dr. Nicola Zanzi
Dottore Commercialista – Revisore Legale