Riaddebito delle spese processuali e ritenuta

SPESE PROCESSUALI DEL LEGALE – IL RIADDEBITO

L’onorario del legale della parte vittoriosa poste a carico della parte soccombente può subire un diverso trattamento a seconda che il dispositivo della sentenza stessa preveda la cd. “distrazione delle spese” della lite a favore del legale
, non la preveda (in quanto non richiesta dal legale, oppure il giudice non ha deliberato in merito oppure preveda la compensazione al 50% delle spese processuali.

Il compenso del legale della parte vittoriosa segue il seguente trattamento (CM 203/1994; CM 1/50550 del 15/12/1973):

– se la sentenza non ha disposto la distrazione del compenso, va pagato dalla parte vittoriosa, la quale opera ordinariamente la ritenuta d’acconto;

– se la sentenza ha disposto la distrazione: va pagato direttamente dal soccombente, il quale applica la ritenuta d’acconto (se sostituto d’imposta, ovviamente).

– se la sentenza ha disposto la compensazione al 50% delle spese legali della parte vittoriosa, il compenso è sostenuto dalla parte vittoriosa, la quale opera anche la ritenuta, e la parte soccombente rimborsa il 50% del compenso, senza operare alcuna ritenuta.

 

Dr. Nicola Zanzi

Dottore Commercialista – Revisore Legale