Decreto Omnibus e agricoltura: cosa cambia per reddito agrario e d’impresa
L’art. 4 del d.lgs.7.8.2026, n. 148, cd. Decreto correttivo della riforma fiscale 111 2023, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha aggiornato il testo dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (e, dal 1.1.2027, l’art. 34, comma 2, lett. e), del d.lgs 19.6.2026, n. 117) allargando il concetto di “attività connesse a quella agricola".
La modifica consiste nell’ aggiunta dell’inciso “o tramite l’utilizzo di immobili di cui alla lett. b-bis)”.
In pratica, sono attratte nel reddito agrario – e, quindi, si applica il criterio di tassazione su base catastale – le attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione, ecc. che derivano dall’applicazione delle nuove tecniche di coltivazione che utilizzano immobili che sono destinati alla produzione di vegetali in serre o strutture mobili entro il limite del doppio della superficie agraria disponibile, ma sempre a condizione che sia rispettato il criterio di prevalenza.
Il reddito di impresa
E’ stato modificato il successivo art. 55 (e, dal 1.1.2027, l’art 34 del d.lgs. n. 117 citato) dove le “lettere b) e c)” sono state sostituite con le “lettere b), b-bis), b-ter) e c)”.
Sostanzialmente sono state classificate come “reddito d’impresa”, limitatamente alla parte eccedente i limiti di tassazione catastale, le attività:
– di allevamento di animali (lett. b);
– di produzione di vegetali con strutture fisse e/o mobili, anche provvisorie (lett. b) , e degli immobili utilizzati per le tecniche di coltivazione più evolute (lett. b-bis);
– dirette alla produzione di piante, allevamento e silvicoltura e di cura dell’ambiente (lett.b-ter);
– connesse a quella agricola (lett.c).
La nuova veste normativa si riflette sulle modalità di tassazione quando, ad esempio, il produttore agricolo utilizza una superficie superiore al doppio del terreno disponibile per la coltivazione di vegetali poiché non può più applicare la tassazione forfetaria ma deve osservare le regole in materia di reddito di impresa operando la differenza tra i ricavi e i costi.
La novità non incide sulle società in nome collettivo e in accomandita semplice:il reddito conseguito è sempre considerato reddito di impresa.
La forfettizzazione del reddito
L’art. 56-bis prevede l’applicazione della tassazione forfettaria del reddito applicando per talune attività agricole gli appositi coefficienti di redditività previsti all’ammontare dei corrispettivi IVA.
La modifica precisa che questa regola può essere osservata dai
- produttori agricoli individuali,
- dalle società semplici e
- dai soggetti che hanno esercitato l’apposita opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296 (e, dal 1.1.2027, dall’art. 287, comma 1, del d.lgs. citato).

