Crisi d’impresa: commento ADE alla composizione negoziata
Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate dedica un ampio approfondimento alla composizione negoziata della crisi, esaminando l’istituto dalla fase di accesso fino alla conclusione delle trattative, con particolare attenzione al ruolo dell’esperto, alle misure protettive e al trattamento dei debiti tributari.
Il documento recepisce le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 136 del 2024, il cosiddetto Correttivo-ter, e fornisce diversi chiarimenti operativi di interesse per imprese, professionisti e creditori pubblici.
La circolare conferma che la composizione negoziata è uno strumento flessibile, fondato sull’autonomia dell’imprenditore, ma subordinato a una condizione essenziale: il risanamento deve essere concretamente e ragionevolmente perseguibile.
I chiarimenti più rilevanti dell’Agenzia riguardano soprattutto il trattamento del debito fiscale.
Vengono ammessi la combinazione tra falcidia e dilazione, il possibile pagamento parziale dell’IVA previa attestazione di convenienza, il mantenimento delle rateazioni esistenti e una lettura estensiva delle misure premiali.
Per accedere efficacemente ai benefici, tuttavia, non è sufficiente il semplice deposito dell’istanza.
Occorrono un piano credibile, dati completi e attendibili, una corretta interlocuzione con l’esperto e una tempestiva gestione dei rapporti con gli uffici fiscali.
La composizione negoziata non rappresenta quindi una sospensione generalizzata delle obbligazioni, ma un percorso strutturato nel quale la tutela dell’impresa è strettamente collegata alla trasparenza, alla buona fede e alla concreta sostenibilità del progetto di risanamento.
Composizione negoziata: tutti gli step commentati dall’Ade
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma un percorso riservato e prevalentemente stragiudiziale, attivabile esclusivamente su iniziativa dell’imprenditore.
Possono accedervi gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma giuridica, comprese le imprese minori o “sottosoglia”.
L’accesso è possibile quando l’impresa si trova:
- in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza;
- in uno stato di crisi già manifestatosi;
- anche in una situazione di insolvenza, purché questa sia reversibile e il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile.
Il punto decisivo, quindi, non è l’assenza assoluta di insolvenza, ma l’esistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio aziendale.
La composizione negoziata non può invece essere utilizzata per perseguire sin dall’origine un progetto meramente liquidatorio o per differire l’apertura di una procedura concorsuale inevitabile.
La circolare precisa inoltre che la domanda di liquidazione giudiziale presentata dallo stesso debitore impedisce l’accesso alla composizione negoziata.
Non costituisce invece automaticamente un ostacolo la pendenza di un ricorso presentato da un creditore, poiché l’interesse individuale di quest’ultimo non può prevalere, in astratto, sulla possibilità di risanamento dell’impresa.
Il progetto di piano e la verifica della risanabilità
L’istanza di nomina dell’esperto deve essere accompagnata da un progetto di piano di risanamento e dalla documentazione richiesta dall’articolo 17 del Codice della crisi.
Secondo la circolare, il progetto iniziale non deve necessariamente coincidere con il piano definitivo, deve tuttavia essere sufficientemente organico da consentire una prima valutazione delle cause della crisi, delle strategie di intervento e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa.
Tra gli elementi essenziali rientrano:
- la situazione contabile aggiornata;
- l’andamento corrente dell’attività;
- l’individuazione delle cause della crisi;
- le iniziative industriali e finanziarie previste;
- un piano finanziario con proiezioni relative almeno ai sei mesi successivi.
Il piano definitivo potrà essere sviluppato durante le trattative, anche sulla base delle osservazioni dell’esperto.
Il risanamento, tuttavia, deve rimanere il criterio guida dell’intero percorso e deve essere verificato non soltanto all’inizio, ma per tutta la sua durata.
Il ruolo dell’esperto: facilitatore, non gestore dell’impresa
L’esperto deve essere terzo, indipendente e imparziale, il suo compito è facilitare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, verificando nel tempo la concreta perseguibilità del risanamento.
L’Agenzia sottolinea che l’esperto:
- analizza i dati e la documentazione aziendale;
- valuta le prospettive di risanamento;
- agevola il dialogo tra le parti;
- può formulare proposte e suggerire modifiche al piano;
- individua i creditori strategici per il buon esito delle trattative;
- esprime pareri tecnici quando è richiesto l’intervento del tribunale.
Resta però l’imprenditore l’unico soggetto legittimato a condurre le trattative e a decidere la strategia da seguire. L’esperto non può sostituirsi all’organo amministrativo né condividere la responsabilità delle scelte gestionali, perché ciò comprometterebbe la sua indipendenza.
L’impresa conserva infatti la piena disponibilità del patrimonio e continua a gestire l’attività.
Per gli atti di straordinaria amministrazione o per quelli che potrebbero pregiudicare i creditori, deve però informare preventivamente e per iscritto l’esperto.
Le misure protettive e cautelari
L’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive per evitare che le iniziative individuali dei creditori compromettano le trattative e le prospettive di risanamento. Le misure possono impedire, nei confronti dei creditori interessati:
- l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive;
- l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati;
- determinate condotte contrattuali suscettibili di compromettere la continuità aziendale.
La protezione non deve necessariamente riguardare tutti i creditori, può essere selettiva, purché l’imprenditore indichi le ragioni per cui la limitazione delle azioni di determinati soggetti risulti funzionale al risanamento.
La conferma, la modifica o la revoca delle misure compete al tribunale, che deve verificare:
- la regolarità dell’accesso alla composizione negoziata;
- la concreta perseguibilità del risanamento;
- la funzionalità delle misure rispetto alle trattative;
- il bilanciamento tra l’interesse dell’impresa e quello dei creditori.
Le misure cautelari, a differenza di quelle protettive, sono provvedimenti specifici adottati dal giudice per assicurare il buon esito delle trattative. Possono essere richieste soltanto dal debitore e non sono collegate a un ordinario giudizio di merito: la loro funzione è strettamente connessa al percorso negoziale.
Quando viene individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, le parti possono concludere:
- un contratto con uno o più creditori o con altri soggetti interessati al risanamento;
- una convenzione di moratoria;
- un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dagli altri interessati e dall’esperto.
In alternativa, l’imprenditore può accedere a uno degli strumenti disciplinati dal Codice, tra cui:
- il piano attestato di risanamento;
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
- il concordato preventivo;
- il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- il concordato semplificato, quando il risanamento non sia risultato praticabile e ricorrano le condizioni previste dalla legge.
La circolare evidenzia che le soluzioni negoziali del comma 1 dell’articolo 23 e gli strumenti giudiziali del comma 2 sono alternativi.
Non è quindi possibile utilizzare accordi privatistici per derogare, soltanto nei confronti di alcuni creditori, alle regole inderogabili previste dalle procedure concorsuali.
Il nuovo accordo transattivo con il Fisco
Uno degli aspetti più rilevanti esaminati dall’Agenzia riguarda l’accordo transattivo introdotto dal Correttivo-ter.
Durante le trattative l’imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale, dilazionato oppure contemporaneamente parziale e dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori.
La circolare chiarisce espressamente che le due modalità non sono alternative: la proposta può prevedere sia la falcidia sia la rateizzazione del medesimo debito.
Alla proposta devono essere allegate:
- una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale per il creditore pubblico;
- una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale o da un professionista appositamente designato.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente, previo parere conforme della Direzione regionale. L’efficacia è subordinata al deposito presso il tribunale e al successivo controllo del giudice sulla regolarità della documentazione e dell’accordo.
L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, accertamento dello stato di insolvenza oppure mancato pagamento integrale delle somme entro sessanta giorni dalle scadenze concordate.
Poiché l’articolo 23 non individua espressamente l’ufficio competente, l’Agenzia applica il criterio previsto per la transazione fiscale: rileva l’ultimo domicilio fiscale del debitore.
In caso di variazione del domicilio, il cambiamento produce effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato.
Per le composizioni negoziate di gruppo con imprese aventi domicili fiscali differenti, la circolare rinvia ai criteri previsti per l’individuazione dell’ufficio unico competente in materia di transazione fiscale di gruppo.
L’accordo può comprendere anche l’IVA
Un chiarimento particolarmente significativo riguarda la possibilità di ridurre il debito IVA.
La norma esclude dalla transazione i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Secondo l’Agenzia, tuttavia, l’IVA non è esclusa automaticamente dall’accordo.
Il credito IVA può quindi essere oggetto di pagamento parziale, a condizione che un professionista indipendente attesti che la proposta assicura al Fisco un risultato non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale.
Si tratta di un’apertura rilevante, perché estende alla composizione negoziata i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale in materia di trattamento dell’IVA nelle procedure di regolazione della crisi.
Per tutti gli altri chiarimenti si rimanda alla Circolare n 5/2026 a commento della crisi di impresa.

